Art. 236 – Atto di nascita e possesso di stato

La filiazione legittima(1) si prova con l’atto di nascita 452 iscritto nei registri dello stato civile 238, 451(2).

Basta, in mancanza di questo titolo(3), il possesso continuo dello stato 131 di figlio legittimo(1).

Note

(1)

Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha eliminato ogni riferimento alla filiazione legittima.

(2)

La pretesa andrà fondata sull’atto di nascita di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 396/2000 od, in alternativa, sul possesso di stato di figlio legittimo; per operarne una contestazione dovrà interporsi apposito procedimento giudiziale.

(3)

L’atto di nascita ha valore di prova legale della legittimità del figlio, con riguardo alla maternità ed al matrimonio; in mancanza dell’atto di nascita (per perdita, distruzione o alterazione dell’atto, ed anche per fattori soggettivi quale l’incertezza dell’interessato sull’esistenza dell’atto), sarà sufficiente la situazione di fatto che faccia ritenere l’esistenza di un rapporto di filiazione legittima.

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