Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto(1).
Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni(2) presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l’assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.
Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all’iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all’assemblea o che hanno effettuato il deposito.
Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea(3).
Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.
Note
(1)
Il sistema previgente riconosceva il diritto di intervento in assemblea anche a categorie di soci privi del diritto di voto (ad esempio ai titolari di azioni di godimento). A seguito della riforma del 2003, tale diritto è funzionale all’espressione del voto, e pertanto, riconosciuto ai soli azionisti cui spetta il diritto di voto.
(2)
Il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione è rimesso alla valutazione dello statuto per cui, in mancanza di disposizioni statutarie al riguardo, il preventivo deposito dovrà ritenersi superfluo.
(3)
E’ ammessa la possibilità che lo statuto preveda il voto per corrispondenza, già introdotto nel nostro ordinamento dal D. lgs. n. 58/1998 in tema di società con azioni quotate in borsa, e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.