Art. 2371 – Presidenza dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale(1).

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio 2375.

Note

(1)

Vengono analiticamente delineati i poteri del presidente dell’assemblea al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di certezza dell’attività sociale.

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