(1)Salvo quanto disposto dagli articoli 128(2), 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all’atto stesso.
Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all’atto di nascita. 253(3)
Note
(1)
L’articolo è stato così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2)
L’articolo citato configura il matrimonio putativo, ossia quello dichiarato nullo ma contratto da almeno un coniuge in buona fede; nel caso in cui il matrimonio dei genitori sia nullo per bigamia o per incesto ed entrambi i genitori fossero stati a conoscenza del vizio inficiante il rapporto, potrà invece ottenersi (nell’ottica di tutela del figlio) il riconoscimento di uno stato diverso da quello risultante dall’atto di nascita.
(3)
Comma abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.