Art. 2380 bis – Amministrazione della società

La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori(1).

L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci 2318, 2382, 2385, 2397, 2417, 2455, 2475, 2542.

Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione 2388, 2405, 2421, n. 4.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori 2328, n. 9, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall’assemblea 2364, 2364 bis.

Note

(1)

Comma così sostituito dal D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

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