Art. 2383 – Nomina e revoca degli amministratori

La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo 2335, n. 4, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450 2364, n. 2, 2409. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi 2385, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa 2386, 2456.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori 2457 devono chiederne 2194 l’iscrizione nel registro delle imprese 2188 indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità di cui al quarto comma(1), salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza(2).

Note

(1)

L’iscrizione nel registro delle imprese della nomina e della cessazione degli organi societari, pur avendo efficacia dichiarativa e non costitutiva, determina il momento in cui l’evento diviene opponibile ai terzi di buona fede.

(2)

Tale disposizione è stata modificata dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183.

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