Art. 2384 – Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale(1).

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili(2) ai terzi 19, 2193, 2207, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Note

(1)

Il Presidente ha la rappresentanza generale e quindi detiene un potere che, in assenza di specificazioni statutarie, si intende sia sostanziale che processuale.

(2)

Il regime di inopponibilità del potere rappresentativo degli amministratori di una s.p.a. ai terzi che non versino in situazioni di dolo trova applicazione in tutti i casi in cui tale potere sussista perché previsto nell’atto costitutivo o dalla delibera di nomina, ovvero perché derivante dalla stessa carica di amministratore.

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