Art. 2390 – Divieto di concorrenza

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea.

Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni 2301(1).

Note

(1)

Il divieto è ampliato, oltre che all’ipotesi di acquisizione della qualità di socio illimitatamente responsabile in una società concorrente e all’esercizio di un’attività concorrente in proprio, anche all’ipotesi di assunzione della qualità di amministratori e direttori generali di società concorrente.

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