Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge 2423, 2435, 2485, 2486 e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze 18, 1176, 1710, 2507. Essi sono solidalmente responsabili 1292 verso la società(1) dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori 2381, 2449, 2455.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose 2377, 2409.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio 2421, n. 1, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale 18, 2260, 2941, n. 7.
Note
(1)
La responsabilità degli amministratori e dei sindaci ha natura contrattuale e incombe sugli stessi l’onere di dimostrare la non imputabilità a sè del danno verificatosi, mentre sulla società incombe il solo onere di dimostrare la sussistenza della violazione e il nesso di causalità tra questa e il danno conseguente.