Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale 2409, 2509.
L’azione(1) può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti 2949.
La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria 2901 quando ne ricorrono gli estremi 2393, 2393 bis, 2395.
Note
(1)
L’azione è esperibile nel termine di cinque anni, che decorre da quando si manifesta l’evento dannoso, conseguente al comportamento illecito.