Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci 2328, n. 10, 2335, n. 4, 2343, 2380 bis, 2488, 2519. Devono inoltre essere nominati due sindaci 2400, 2542 supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.