La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina(1) per l’intero periodo di durata del loro ufficio 2364, n. 3.
Note
(1)
Nel caso la retribuzione non sia stabilita neppure dall’assemblea all’atto della nomina del sindaco, la retribuzione sarà deteminata dal giudice secondo le modalità stabilite dall’art. 2233.