I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall’articolo 2421, primo comma, n. 5).
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2399.
L’organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate(1).
Note
(1)
La norma recepisce il disposto del previgente art. 2403, commi 3, 4 e 5 e del previgente art. 2403 bis, definendo con maggiore precisione i poteri di informazione spettanti ai sindaci e ampliando le funzioni attribuibili ai collaboratori, nonchè riconoscendo agli amministratori la facoltà di impedire per essi l’accesso ad informazioni riservate.