Art. 2407 – Responsabilità

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente 1292 con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato(1) in conformità degli obblighi della loro carica 2409, 2449.

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395 2364, n. 4, 2434, 2632.

Note

(1)

La responsabilità dei sindaci per il loro illegittimo comportamento omissivo sussiste ove sia accertata la causalità tra il comportamento illegittimo e le conseguenze che ne sono derivate.

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