Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380 bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395(1).
La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell’articolo 2409 bis, primo comma(2).
Note
(1)
Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il modello tradizionale di amministrazione e controllo.
(2)
Comma sostituito dall’art. 37, comma 15, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.