Art. 2409 septiesdecies – Consiglio di amministrazione

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

Almeno un terzodei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società(1).

Note

(1)

Comma aggiunto dall’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

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