Art. 2414 – Contenuto delle obbligazioni

I titoli obbligazionari devono indicare:

1) la denominazione 2326, l’oggetto e la sede della società 2328, nn. 2 e 3, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;

2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione 2412;

3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro 2410;

4) l’ammontare complessivo dell’emissione 2421, n. 2, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso 2420, l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;

5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti 2414 bis, 2420 bis, 2831;

6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo.

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