I soci hanno diritto di esaminare i libri 2519 indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell’articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese 2478.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell’articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell’articolo medesimo(1).
Note
(1)
Il diritto di consultazione spettante al socio comprende sia il diritto di prendere visione ed esaminare i documenti della società, sia il diritto di estrarne copia o riprodurli.