Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni(1).
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce: “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” deve essere indicato l’importo calcolato a norma dell’articolo 2120.
Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali vari in ragione del tempo.
Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2357 ter(2).
Note
(1)
Articolo così modificato dall’art. 1 D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.
(2)
Comma aggiunto dall’art. 6, D. lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con decorrenza, ai sensi del D. lgs. citato, dal 1° gennaio 2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.