(1)L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
Note
(1)
Articolo aggiunto con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.