Art. 243 bis – Disconoscimento di paternità

(1)L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

Note

(1)

Articolo aggiunto con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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