Art. 244 – Termini dell’azione di disconoscimento

(1)L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio 245 ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento(2).

Il marito può disconoscere il figlio nel termine(3) di un anno che decorre dal giorno della nascita(4) quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio(5); se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare 144 se egli ne era lontano(6). In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita(7) in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia(8).

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni(9), o del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratta di minore di età inferiore(10).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 14 maggio 1999, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma “nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità, nell’ipotesi di impotenza solo di generare di cui al n. 2 dell’art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito”.

(3)

Sulla natura dei termini, occorre precisare come essi siano di natura decadenziale e pertanto sottratti alla disponibilità delle parti, cosicché il giudice dovrà verificarne ex officio il rispetto a norma dell’art. 2969 del c.c., mentre graverà sull’attore fornire la prova della tempestività dell’azione.

(4)

Il ridetto termine di decadenza decorre esclusivamente dal momento della nascita del figlio, e non dal momento della raggiunta certezza negativa sulla paternità biologica (come precisato dalla Cass. sez. I, sent. n. 4090/2009).

(5)

Il luogo di nascita del figlio dovrà intendersi anche con la limitazione geografica del luogo in cui l’evento nascita è conoscibile, circoscrivendolo quindi alle zone o quartieri della città frequentati dai coniugi (la giurisprudenza parla di “territorio distinto in enti locali”, vedasi Cass. n. 2603/1986).

(6)

La lontananza dovrà esser tale da non far percepire e conoscere con immediatezza l’evento della nascita del figlio, ed il relativo termine decorrerà dal giorno del ritorno nel luogo in cui vi è la residenza familiare.
Per “ritorno” si intende una piena ripresa dei rapporti fra il soggetto e la comunità in cui abita, tale da consentire l’acquisizione di notizie certe sulla nascita del figlio.

(7)

La notizia della nascita, per rendere ammissibile il disconoscimento, dovrà essere certa e non generica.

(8)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 134 del 6 maggio 1985, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma “nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell’art. 235 dello stesso codice, che il termine dell’azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell’adulterio della moglie”.

(9)

La disposizione consente, al co. IV, che il figlio venuto a conoscenza dei fatti che gli permetterebbero di esperire l’azione in esame, possa promuovere l’azione tramite curatore speciale, nonostante l’età compresa tra quattordici e diciotto anni.

(10)

Comma sostituito dall’art. 81 della L. 4 maggio 1983, n. 184, concernente il diritto del minore ad una famiglia.

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