Art. 2433 – Distribuzione degli utili ai soci

La deliberazione sulla distribuzione degli utili(1) 2262, 2328, n. 7, 2350, 2428 è adottata dall’assemblea che approva il bilancio 2364, n. 1 ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata a norma dell’articolo 2364 bis, secondo comma.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato 2303, 2621, n. 2.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente 2413, 2446.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti 2321.

Note

(1)

Il diritto agli utili sorge esclusivamente a seguito di una specifica delibera assembleare; ciò nonostante, può essere prevista una clausola statutaria che, in deroga a tale principio, preveda l’immediata esigibilità degli utili da parte dei soci.

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