Art. 2438 – Aumento di capitale

Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate 2346, 2436, 2441.

In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.

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