Salvo quanto previsto nel quarto comma dell’articolo 2342, i sottoscrittori(1) delle azioni di nuova emissione devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all’atto della sottoscrizione.
Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine(2) che, nell’osservanza di quelli stabiliti dall’articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.
Note
(1)
Il socio può obbligarsi a sottoscrivere un determinato aumento di capitale prima che lo stesso sia deliberato dall’assemblea, a condizione che la delibera intervenga nel termine stabilito.
(2)
Il termine utile per la sottoscrizione delle nuove azioni può anche non risultare dalla delibera di aumento del capitale, atteso il richiamo contenuto nell’art. 2441.