Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio(1) convocare l’assemblea 2364, 2364 bis per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società 2498, 2500, 2500 ter, 2500 sexies, 2500 septies, 2500 octies.
Note
(1)
L’assemblea dovrà essere tassativamente convocata entro un termine non superiore a quattro mesi. Termine ordinario entro cui si approva il bilancio di esercizio.