Art. 245 – Sospensione del termine

(1)Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento della paternità 235 si trova in stato di interdizione per infermità di mente 414 ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 è sospesa 2964, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione 2941 o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.

Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore 374, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice(2).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 322 del 25 novembre 2011 relativa alla precedente formulazione dell’articolo, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo in esame, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine di cui all’art. 244 del c.c. è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale.

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