Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d’interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti(1).
Note
(1)
Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell’art. 2461 in vigore prima della modifica disposta dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.