Art. 2455 – Soci accomandatari

L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari 2316, 2542.

I soci accomandatari sono di diritto amministratori 2318, 2457, 2458 e sono soggetti agli obblighi degli amministratori 2380 bis della società per azioni 2392.

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