Art. 2457 – Sostituzione degli amministratori

L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio 2383. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica 2380 bis, 2386, 2458.

Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina 2318, 2455, 2475, 2542.

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