Art. 2466 – Mancata esecuzione dei conferimenti

Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso(1). La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto 2472.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono(2) il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente 2482.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci 2344.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell’articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro(3).

Note

(1)

La diffida al socio moroso non costituisce un atto di messa in mora idoneo a fare decadere il socio dall’esercizio del suo diritto di voto, ma rappresenta il primo step per iniziare la procedura di vendita della quota dello stesso.

(2)

L’esclusione del socio costituisce una causa di scioglimento del rapporto sociale, per impulso della società, quale manifestazione di un potere discrezionale che la legge riconosce in capo ad essa.

(3)

Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell’art. 2477 in vigore prima della modifica disposta dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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