Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori(1).
Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento(2).
Note
(1)
Comma così modificato dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
(2)
La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l’art. 1, comma 239) che “L’articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale”.