Art. 2469 – Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili(1) per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo 2284, 2322, 2462, 2471, 2468.

Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

Note

(1)

Il contratto di trasferimento di quote in una s.r.l. non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, che è necessaria solo per rendere la cessione opponibile alla società.

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