I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati(1) su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
Note
(1)
Il conflitto di interessi non è di per sé condizione che inficia la votazione; a tal fine occorre che: a) il voto determinante la maggioranza necessaria per approvare la delibera sia quello del soggetto in capo al quale si configura la situazione di conflitto; b) la delibera possa, anche solo potenzialmente, arrecare un danno alla società.