Art. 2481 – Aumento di capitale

L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale(1), determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Note

(1)

Non è configurabile la simulazione del conferimento in forza di un accordo tra il conferente e l’amministratore della società, atteso che quest’ultimo non ha poteri legali di rappresentanza della società negli atti di gestione attinenti all’organizzazione della società.

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