Art. 2482 ter – Riduzione del capitale al disotto del minimo legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo(1).

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

Note

(1)

Il versamento spontaneo del socio volto a reintegrare il capitale sociale precedentemente ridotto al di sotto del minimo stabilito, è idoneo a rimuovere il presupposto della riduzione obbligatoria.

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