Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono 2250, 2485, 2486, 2519, 2710, 2711:
1) per il decorso del termine 2272, n. 1, 2328, n. 13;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo 2272, n. 2, 2328, n. 3, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea 2409;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter 2327;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473;
6) per deliberazione dell’assemblea 2272, n. 3, 2369;
7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto 2272, n. 5.
7-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata(1).
La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all’articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci(2).
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori(5) ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
Note
(1)
Numero introdotto dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, così come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
(2)
Comma inserito dall’art. 3 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27, poi decaduto in sede di conversione.