Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione(1) della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma(2)
Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere(3).
Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci(4), fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi 31, 2312, 2324. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.
Note
(1)
La cancellazione dal registro delle imprese è oggetto di pubblicità legale che importa la conoscenza dell’evento estintivo in capo ai terzi.
(2)
Comma così modificato dall’art. 40, comma 12-ter, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(3)
Comma aggiunto dall’art. 40, comma 12-ter, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(4)
Si determina così un fenomeno successorio, con la conseguenza che le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali risponderanno nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che “pendente societate” fossero o meno illimitatamente responsabili.
Al contempo, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità.