Art. 2496 – Deposito dei libri sociali

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il deposito indicato nell’articolo 2494, i libri della società 2421 devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese 2188, 2220, 2312, 2964; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

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