Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467(1).
Note
(1)
Gli artt. 2467 e 2497 quinquies, postergando in casi determinati il rimborso dei crediti dei soci della società, hanno introdotto una nuova disciplina di diritto sostanziale.