Art. 2497 septies – Coordinamento fra società

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497 sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti(1).

Note

(1)

Articolo aggiunto dall’art. 5 D. Lgs. 06 febbraio 2004, n. 37.

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