Può farsi luogo alla trasformazione(1) anche in pendenza di procedura concorsuale, purchè non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.
Note
(1)
La trasformazione della società non libera i soci illimitatamente responsabili dalle obbligazioni anteriori all’iscrizione della delibera di trasformazione, se non risulta che i creditori sociali abbiano acconsentito alla trasformazione. Tale consenso si presume se i creditori non hanno negato espressamente la loro adesione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.