Art. 2501 – Forme di fusione

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre(1).

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

Note

(1)

La fusione per incorporazione di società realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa della società incorporante.

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