L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma(1), ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma(2).
La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione(3).
Note
(1)
Non è omologabile la delibera di fusione se la situazione patrimoniale che la correda non è conforme alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico previsto dall’art. 2423 ter, quand’anche le carenze formali e strutturali vengano integrate, a richiesta dell’esperto nominato dal Tribunale, da una dichiarazione dei legali rappresentanti delle società partecipanti alla fusione.
(2)
Comma modificato dall’art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.
(3)
Comma aggiunto dall’art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.