La fusione deve risultare da atto pubblico 2328, 2498, 2499, 2500, 2500 bis, 2500 ter, 2500 quater, 2500 quinquies, 2500 sexies, 2500 septies, 2500 octies, 2699.
L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese(1) dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione(2).
Note
(1)
La nascita della nuova società consegue all’adempimento delle formalità pubblicitarie: deposito ed iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di fusione.
(2)
Nel caso di fusione di due o più società, gli effetti si produrranno dall’esecuzione dell’ultima iscrizione nel registro delle imprese.