Art. 2504 quater – Invalidità della fusione

Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata(1).

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Note

(1)

Con l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, gli effetti della stessa diventano irrevocabili e non più contestabili, con la conseguenza che il socio eventualmente leso potrà agire esclusivamente sotto il profilo risarcitorio.

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