Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata(1).
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Note
(1)
Con l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, gli effetti della stessa diventano irrevocabili e non più contestabili, con la conseguenza che il socio eventualmente leso potrà agire esclusivamente sotto il profilo risarcitorio.