Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501 ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà(1)(2).
Note
(1)
La norma snellisce il procedimento di fusione allorquando vi partecipino società il cui capitale non è rappresentato da azioni, introducendo delle deroghe alla disciplina ordinaria.
(2)
Comma sostituito dall’art. 1 D. Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147.