L’interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee(1).
Note
(1)
Il capo XI del Titolo V del Libro V, comprendente gli articoli da 2507 a 2510, è stato aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall’art. 7 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.