Art. 251 – Autorizzazione al riconoscimento

(1)Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità 78 in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio(2).

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice(3).

Note

(1)

Il testo precedente alla riforma operata con L. 219/2012 era così formulato:
“Art. 251. Riconoscimento di figli incestuosi.
I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l’affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.
Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all’interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”.

(2)

Con la riforma si è estesa la possibilità di riconoscimento anche dei figli cosiddetti (con formula dispregiativa) “incestuosi”, prima dichiarati irriconoscibili e quindi portati ad espiare colpe altrui (dei genitori che avessero violato il divieto di incesto, consci -quindi in mala fede- del vincolo di parentela).

(3)

Le parole: “tribunale per i minorenni” sono state sostituite dalle seguenti: “giudice” con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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