Art. 252 – Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore

(1)Qualora il figlio naturale nato fuori dal matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice disp. att. 38, valutate le circostanze, decide in ordine all’affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale(2).

L’eventuale inserimento del figlio naturale nato fuori dal matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice 38 qualora ciò non sia contrario all’interesse del minore e sia accertato il consenso dell’altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi 30 Cost., nonché dell’altro genitore naturale(3) che abbia effettuato il riconoscimento 317 bis. In questo caso il giudice 38 att. stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell’altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all’atto del matrimonio o l’altro coniuge conoscesse l’esistenza del figlio naturale.

È altresì richiesto il consenso dell’altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento 317 bis.

In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.

Note

(1)

L’articolo è stato così modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2)

La norma dettata nel co. I dell’articolo in esame si riferisce all’ipotesi di riconoscimento del figlio naturale in costanza di matrimonio, demandando al giudice competente (sarà il tribunale per i minorenni) la decisione circa l’affidamento, che parrebbe configurarsi solo nella fase cd. “patologica” di diniego dell’autorizzazione a vivere presso la famiglia legittima, con provvedimento a tutela dell’interesse del figlio.

(3)

L’altro genitore ha il potere di opporsi, purché fondi su un motivo valido (e comunque censurabile giurisdizionalmente) la sua scelta possa; tale potere discende già dal fondamentale art. 30 Cost., co. III. Infine, i provvedimenti del giudice minorile saranno modificabili e revocabili ma non impugnabili con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..

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