Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni 2484, 2547.
L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili,le norme sulla società a responsabilità limitata(1) nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro(2).
Note
(1)
L’articolo rimanda alla disciplina della S.p.a. per quanto riguarda il punto di vista organizzativo, circoscrivendo il richiamo della disciplina della S.r.l. alle ipotesi di espressa volontà statutaria ed a condizione che esistano requisiti di “piccolezza”, o, di “non grandezza” desumibili dal numero dei soci o dall’attivo dello stato patrimoniale
(2)
Le disposizioni del presente comma non si applicano alla mutua assicuratrice di cui al titolo IV del Codice delle assicurazioni private, ai sensi di quanto previsto dall’art. 56 del suddetto codice.